Statuto
Lo Museo etnografico trentino San Michele (L.P. 1/72)
Frutto di un provvedimento legislativo per molti versi pionieristico (la Legge Provinciale 1/1972), lo Statuto del Museo ne costituisce le preziose fondamenta istituzionali. Ritenendo che lo Statuto possa essere motivo di interesse e di ispirazione per gli operatori del settore, abbiamo ritenuto opportuno riportarlo per esteso.
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1
Il Museo etnografico trentino San Michele ha lo scopo di creare un centro di cultura nel campo etnografico con le seguenti finalità:
– raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia, ai dialetti, al folclore, ai costumi ed usi in senso lato della gente trentina;
– promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;
– promuovere ed aiutare la propaganda per la conservazione degli usi, costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente trentina;
– di contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte; (L.P. 12.09.1983, n. 31);
– collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari.
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Il patrimonio del Museo è costituito:
– dal materiale esposto al pubblico;
– da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione della biblioteca del Museo;
– dalle collezioni scientifiche riservate agli studiosi
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Sono organi del Museo:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Direttore;
– i Revisori dei Conti.
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
– due rappresentanti della Giunta Provinciale, di cui uno con funzioni di Presidente;
– un rappresentante degli “Amici sostenitori del Museo”;
– il Sovrintendente scolastico della Provincia di Trento o un suo delegato;
– il Consiglio sarà integrato da un rappresentante del Comitato Scientifico una volta che questo sarà insediato.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore del Museo.
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I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta Provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.
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Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
– esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
– approvare il regolamento per l’assunzione, il licenziamento, il trattamento economico, lo stato giuridico e l’organico del personale del Museo;
– costituire sezioni del Museo sentito il parere del Comitato Scientifico;
– deliberare su tutta l’attività amministrativa dell’ente, con possibilità di delegare l’attuazione di determinate deliberazioni al Direttore;
– formulare eventuali proposte di variazioni del presente Statuto da sottoporre alla Giunta Provinciale.
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Il Consiglio di Amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all’anno e, su richiesta del Presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria. Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
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Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha la stessa durata del Consiglio. E’ composto:
– da quattro persone scelte tra i docenti universitari o esperti e cultori di chiara fama nelle discipline etnografiche, storiche, antropologiche, museologiche o comunque attinenti con le finalità statutarie del Museo;
– dal Direttore del Museo.
Alle sedute del Comitato Scientifico interviene il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo con voto consultivo.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato come membri aggregati – anche limitatamente a iniziative specifiche – rappresentanti di organismi scientifici che operano nei settori di pertinenza del Museo. I membri aggregati non hanno diritto di voto.
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Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:
– approvare il regolamento interno del Museo;
– proporre i programmi dell’attività scientifica del Museo e vigilare sulla loro attuazione;
– coordinare ed approvare i programmi delle sezioni.
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Il Direttore è capo del personale. Ha la direzione del Museo. Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Provvede alla ripartizione del lavoro fra i collaboratori. Dà disposizioni per il collocamento del materiale. Cura i rapporti del Museo con Istituti, Enti e studiosi italiani e stranieri. Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del Museo. Acquista i libri e le pubblicazioni, e ne autorizza il prestito. Cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale registrato su nastri. Attua i programmi predisposti dal Comitato Scientifico. Prepara l’annuale relazione sull’attività del Museo ed il bilancio preventivo ed il consuntivo.
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Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell’esercizio, da tre Revisori dei Conti nominati dalla Giunta provinciale. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati. I Revisori dei Conti riferiscono alla Giunta Provinciale.
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Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di “Amico sostenitore del Museo” a quei cultori di scienze etnografiche o storiche che abbiano acquistato particolari meriti nella illustrazione della vita locale e a quelle persone che in qualsiasi modo si siano rese benemerite per lo sviluppo e il potenziamento del Museo.
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L’esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve venire sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno.
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In caso di scioglimento dell’Ente la Provincia assicurerà l’utilizzazione del patrimonio del Museo per i fini di cui al presente Statuto.
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Per i primi sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge istitutiva del Museo, i compiti del Consiglio di Amministrazione sono assunti da un organo nominato dalla Giunta Provinciale, cos“ composto:
– da due rappresentanti della Giunta Provinciale di cui uno con funzioni di presidente;
– dal Provveditore agli Studi della Provincia di Trento o un suo delegato.