Statuto

Lo Museo etnografico trentino San Michele (L.P. 1/72)
Frutto di un provvedimento legislativo per molti versi pionieristico (la Legge Provinciale 1/1972), lo Statuto del Museo ne costituisce le preziose fondamenta istituzionali. Ritenendo che lo Statuto possa essere motivo di interesse e di ispirazione per gli operatori del settore, abbiamo ritenuto opportuno riportarlo per esteso.

ART.
1

Il Museo etnografico trentino San Michele ha lo scopo di creare un centro di cultura nel campo etnografico con le seguenti finalità:
– raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia, ai dialetti, al folclore, ai costumi ed usi in senso lato della gente trentina;
– promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;
– promuovere ed aiutare la propaganda per la conservazione degli usi, costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente trentina;
– di contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte; (L.P. 12.09.1983, n. 31);
– collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari.

ART.
2

Il patrimonio del Museo è costituito:
– dal materiale esposto al pubblico;
– da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione della biblioteca del Museo;
– dalle collezioni scientifiche riservate agli studiosi

ART.
3

Sono organi del Museo:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Direttore;
– i Revisori dei Conti.

ART.
4

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
– due rappresentanti della Giunta Provinciale, di cui uno con funzioni di Presidente;
– un rappresentante degli “Amici sostenitori del Museo”;
– il Sovrintendente scolastico della Provincia di Trento o un suo delegato;
– il Consiglio sarà integrato da un rappresentante del Comitato Scientifico una volta che questo sarà insediato.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore del Museo.

ART.
5

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta Provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.

ART.
6

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
– esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
– approvare il regolamento per l’assunzione, il licenziamento, il trattamento economico, lo stato giuridico e l’organico del personale del Museo;
– costituire sezioni del Museo sentito il parere del Comitato Scientifico;
– deliberare su tutta l’attività amministrativa dell’ente, con possibilità di delegare l’attuazione di determinate deliberazioni al Direttore;
– formulare eventuali proposte di variazioni del presente Statuto da sottoporre alla Giunta Provinciale.

ART.
7

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all’anno e, su richiesta del Presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria. Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ART.
8

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha la stessa durata del Consiglio. E’ composto:
– da quattro persone scelte tra i docenti universitari o esperti e cultori di chiara fama nelle discipline etnografiche, storiche, antropologiche, museologiche o comunque attinenti con le finalità statutarie del Museo;
– dal Direttore del Museo.
Alle sedute del Comitato Scientifico interviene il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo con voto consultivo.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato come membri aggregati – anche limitatamente a iniziative specifiche – rappresentanti di organismi scientifici che operano nei settori di pertinenza del Museo. I membri aggregati non hanno diritto di voto.

ART.
9

Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:
– approvare il regolamento interno del Museo;
– proporre i programmi dell’attività scientifica del Museo e vigilare sulla loro attuazione;
– coordinare ed approvare i programmi delle sezioni.

ART.
10

Il Direttore è capo del personale. Ha la direzione del Museo. Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Provvede alla ripartizione del lavoro fra i collaboratori. Dà disposizioni per il collocamento del materiale. Cura i rapporti del Museo con Istituti, Enti e studiosi italiani e stranieri. Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del Museo. Acquista i libri e le pubblicazioni, e ne autorizza il prestito. Cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale registrato su nastri. Attua i programmi predisposti dal Comitato Scientifico. Prepara l’annuale relazione sull’attività del Museo ed il bilancio preventivo ed il consuntivo.

ART.
11

Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell’esercizio, da tre Revisori dei Conti nominati dalla Giunta provinciale. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati. I Revisori dei Conti riferiscono alla Giunta Provinciale.

ART.
12

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di “Amico sostenitore del Museo” a quei cultori di scienze etnografiche o storiche che abbiano acquistato particolari meriti nella illustrazione della vita locale e a quelle persone che in qualsiasi modo si siano rese benemerite per lo sviluppo e il potenziamento del Museo.

ART.
13

L’esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve venire sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno.

ART.
14

In caso di scioglimento dell’Ente la Provincia assicurerà l’utilizzazione del patrimonio del Museo per i fini di cui al presente Statuto.

ART.
15

Per i primi sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge istitutiva del Museo, i compiti del Consiglio di Amministrazione sono assunti da un organo nominato dalla Giunta Provinciale, cos“ composto:
– da due rappresentanti della Giunta Provinciale di cui uno con funzioni di presidente;
– dal Provveditore agli Studi della Provincia di Trento o un suo delegato.